Sentenza 34/1969 (ECLI:IT:COST:1969:34)
Massima numero 14386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  27/02/1969;  Decisione del  27/02/1969
Deposito del 17/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 34/69. CONTRATTI COLLETTIVI - DELEGAZIONE DISPOSTA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - CLAUSOLE IN MATERIA DI CASSE EDILI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, NORMA PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI, ART. 1; D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 740, NORMA SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEGLI OPERAI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE PROVINCIE DI BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, MANTOVA, MILANO, PAVIA, SONDRIO E VARESE, ART. 7, TERZO COMMA, DELL'ACCORDO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1959).

Testo
Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7 dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Milano, il quale prevede la costituzione di casse edili. Cfr.: 129/1963, 31/1964, 78/1964, 79/1964, 97/1964, 100/1965, 48/1966, 41/1967, 73/1967, 33/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte