Sentenza 37/1969 (ECLI:IT:COST:1969:37)
Massima numero 14391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14389  14390  14392  14393  14394  14395  14396  14397  14398


Titolo
SENT. 37/69 C. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 1 E 13 - NON SI RIFERISCONO ALLE ENFITEUSI URBANE NE' A QUELLE "AD AEDIFICANDUM". UNIFORMITA' NORMATIVA PER RAPPORTI CHE SI ASSUMONO SOSTANZIALMENTE DIFFERENTI DALL'ENFITEUSI - ESCLUSIONE DI TALE ULTIMA CIRCOSTANZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.

Testo
L'oggetto della legge 22 luglio 1966, n. 607, riguarda soltanto le enfiteusi di fondi rustici a fini di miglioramento agrario, e pertanto il giudizio della Corte relativamente all'assunta violazione del principio di eguaglianza per la pretesa uniformita' di disciplina cui la legge avrebbe assoggettato rapporti sostanzialmente differenti dall'enfiteusi, va limitato al riscontro del vizio lamentato in relazione ai rapporti espressamente assimilati nel trattamento a norma degli artt. 1 e 13, cioe' le prestazioni fondiarie perpetue, i rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio e in altre parti del territorio nazionale, e i contratti agrari atipici. L'assoggettamento dei predetti rapporti ad una disciplina eguale a quella stabilita per le enfiteusi non integra peraltro il vizio lamentato, in quanto, per cio' che riguarda le prestazioni fondiarie perpetue, l'applicazione ad esse delle stesse regole dell'enfiteusi e' concetto consolidato per antica tradizione; per cio' che riguarda i rapporti a miglioria, circoscritti dalla norma in esame a quelli contemplati negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, il vizio stesso deve essere escluso in conformita' di quanto gia' ritenuto dalla Corte con la sent. n. 30 del 1966, che ha riconosciuto appunto legittima l'assimilazione normativa all'enfiteusi dei contratti menzionati nei citati artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327; per cio' che riguarda infine i contratti atipici, l'art. 13 lett. c) condiziona l'equiparazione del trattamento alla loro accertata natura di contratti in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte