Sentenza 37/1969 (ECLI:IT:COST:1969:37)
Massima numero 14392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/03/1969; Decisione del
13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/69 D. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - PROCEDIMENTO A NORMA DEGLI ARTT. 2 E SEGG. DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - NATURA GIURISDIZIONALE - PRETESO CONTRASTO CON LA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.
SENT. 37/69 D. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - PROCEDIMENTO A NORMA DEGLI ARTT. 2 E SEGG. DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - NATURA GIURISDIZIONALE - PRETESO CONTRASTO CON LA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.
Testo
L'attivita' svolta dal Pretore a norma degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607, ai fini della affrancazione delle enfiteusi ha natura giurisdizionale. Il sistema procedurale all'uopo previsto e' subordinato alla esibizione di una documentazione controllabile da tutte le parti in giudizio, si svolge attraverso la cognizione del pretore su tutti i presupposti della domanda si conclude con un provvedimento motivato, il che implica che la situazione da regolare sia tenuta presente dal giudice per lo meno nelle sue linee essenziali. Trattasi pertanto di un procedimento sommario volto ad operare l'immediata estinzione del diritto del concedente, salvo e riservato a tutte le parti il diritto a conseguire una piu' piena tutela giurisdizionale nella fase successiva, garantita dalla prevista facolta' per le parti stesse di proporre ricorso alla Sezione speciale di contratti agrari presso il Tribunale competente. D'altra parte la facolta' del Pretore di ordinare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale a favore del concedente e la pubblicazione mediante trascrizione degli atti inerenti al fondo, a cominciare dalla domanda di affranco, escludono che la trascrizione dell'ordinanza di affrancazione del Pretore, imposta dall'art. 4 della legge, comporti la possibilita' di conseguenze irreparabili ai danni del proprietario. Non sussiste pertanto la supposta menomazione del diritto di difesa per effetto della suddetta procedura.
L'attivita' svolta dal Pretore a norma degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607, ai fini della affrancazione delle enfiteusi ha natura giurisdizionale. Il sistema procedurale all'uopo previsto e' subordinato alla esibizione di una documentazione controllabile da tutte le parti in giudizio, si svolge attraverso la cognizione del pretore su tutti i presupposti della domanda si conclude con un provvedimento motivato, il che implica che la situazione da regolare sia tenuta presente dal giudice per lo meno nelle sue linee essenziali. Trattasi pertanto di un procedimento sommario volto ad operare l'immediata estinzione del diritto del concedente, salvo e riservato a tutte le parti il diritto a conseguire una piu' piena tutela giurisdizionale nella fase successiva, garantita dalla prevista facolta' per le parti stesse di proporre ricorso alla Sezione speciale di contratti agrari presso il Tribunale competente. D'altra parte la facolta' del Pretore di ordinare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale a favore del concedente e la pubblicazione mediante trascrizione degli atti inerenti al fondo, a cominciare dalla domanda di affranco, escludono che la trascrizione dell'ordinanza di affrancazione del Pretore, imposta dall'art. 4 della legge, comporti la possibilita' di conseguenze irreparabili ai danni del proprietario. Non sussiste pertanto la supposta menomazione del diritto di difesa per effetto della suddetta procedura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte