Sentenza 37/1969 (ECLI:IT:COST:1969:37)
Massima numero 14393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14389  14390  14391  14392  14394  14395  14396  14397  14398


Titolo
SENT. 37/69 E. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - DETERMINAZIONE DEL CANONE E DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - ART. 1 LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - RIFERIMENTO AL REDDITO DOMINICALE CALCOLATO A NORMA DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 976 - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui prescrive che per la determinazione dei canoni debbasi fare riferimento al reddito dominicale, calcolato a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976, oltre la rivalutazione disposta con il D.Lg. 12 maggio 1947, n. 356, non incide illegittimamente sull'autonomia contrattuale dei privati. Questa infatti e' solo indirettamente tutelata dall'art. 41 Cost. e deve comunque cedere di fronte a motivi di ordine superiore economico e sociale considerati rilevanti dalla Costituzione, quali appunto e' dato rinvenire nel disegno che il legislatore si e' proposto con la legge in esame.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte