Impiego pubblico - Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche - Proroga delle graduatorie approvate al 31 dicembre 2013 - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione dei principi di leale collaborazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, della competenza statutaria regionale nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, e dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, della competenza legislativa integrativa attuativa regionale in materia di igiene e sanità, nonché della competenza residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali - Non applicabilità della disciplina impugnata alla Regione autonoma - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. l), 4 e 38 dello statuto speciale, dell'art. 1, commi 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, e dell'art. 9-bis del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif., nella legge n. 12 del 2019. Le norme impugnate, che disciplinano l'accesso al lavoro pubblico anche di personale medico, tecnico professionale e infermieristico presso gli enti del servizio sanitario nazionale, prorogano le graduatorie pubbliche in essere disponendo l'utilizzo di quelle relative ai concorsi pubblici da bandire, con l'individuazione di tempi diversi in cui applicare tali disposizioni, non si applicano alla Regione ricorrente.
La disciplina delle graduatorie si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva - come la stessa disciplina dei concorsi - caratteristiche marcatamente pubblicistiche, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; l'accesso al lavoro pubblico regionale, in particolare, è riconducibile all'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali. Rientra pertanto nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie - configurato non più come strumento eccezionale, ma in molte occasioni quale soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi - purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, per cui tale discrezionalità non dovrebbe spingersi fino a pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 141 del 2012, n. 235 del 2010, n. 5 del 2020 e n. 380 del 2004).