Sentenza 37/1969 (ECLI:IT:COST:1969:37)
Massima numero 14394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14389  14390  14391  14392  14393  14395  14396  14397  14398


Titolo
SENT. 37/69 F. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - DETERMINAZIONE DEL CANONE E DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - ART. 1 LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - RIFERIMENTO AL REDDITO DOMINICALE CALCOLATO A NORMA DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 976 - CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO DELLA PROPRIETA' DEL NUOVO CODICE CIVILE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO.

Testo
In relazione alla particolarita' dei rapporti regolati dalla legge n. 607 del 1966 la misura del canone pone un problema di proporzione quantitativa nella coordinazione dei rispettivi interessi dei concedenti e degli enfiteuti, collegati all'art. 42 terzo comma della Costituzione. In base ai dati obbiettivi risultanti dalla relazione demandata dalla Corte al Ministero dell'agricoltura e' dimostrato che il divario tra canoni pattizi in denaro e canoni legali e', in via generale, per quanto riguarda i rapporti di antica costituzione, di limitata entita', tale da escludere che questi ultimi possano considerarsi puramente apparenti o simbolici. Inoltre, il principio della revisione del canone che ha conferito al contratto un nuovo elemento di rilievo e' stato introdotto solo con il libro delle proprieta' del nuovo codice civile, entrato in vigore il 28 ottobre 1941, e con limitati effetti per le vecchie enfiteusi. Cio' conferisce un elemento di ragione alla norma del primo ed ultimo comma dell'art. 1, che, col riferimento al 30 giugno 1939, realizza una soluzione intermedia tra quella originaria, e quella del cod. civ. 1942, senza rivelare sproporzioni tali da far considerare irrisorio il compenso alla proprieta' sacrificata, anche con riguardo al capitale di affranco, ricavato moltiplicando per quindici il canone annuo. Ad analoghe conclusioni si perviene riguardo ai canoni in natura, giacche' la calcolazione dell'equivalente in danaro, col sistema previsto dalla legge conduce, secondo i dati risultanti dalla relazione ministeriale, ad un divario tale da correggere, ma non vanificare la sostanza economica del rapporto. Pertanto per i contratti stipulati fino alla data suddetta e' da escludere il contrasto della norma impugnata con il diritto di proprieta' garantito dall'art. 42 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte