Sentenza 37/1969 (ECLI:IT:COST:1969:37)
Massima numero 14395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14389  14390  14391  14392  14393  14394  14396  14397  14398


Titolo
SENT. 37/69 G. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - CONTRATTI STIPULATI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO DELLA PROPRIETA' DEL NUOVO COD. CIVILE - SOSTANZA ECONOMICA - ELEMENTI NUOVI CHE VI HANNO INFLUITO - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 1 - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE CATASTALE DEL 1939 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI CANONI ANNUALI E DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - INDUCE INGIUSTIFICATE SPEREQUAZIONI - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Sulla sostanza economica dei contratti di enfiteusi sorti dopo la data del 28 ottobre 1941, hanno influito, da un lato, l'accadimento di imponenti fatti storici ed economici, dall'altro, la strutturazione in parte nuova che la legge civile ha loro assegnato particolarmente con il riconoscimento del diritto di revisione, che ha segnato il passaggio da una concezione statica del rapporto ad una concezione dinamica. Pertanto il riferimento alla qualifica catastale del 1939, per tali rapporti, assume aspetti inadeguati ed anacronistici, tali da indurre ingiuste sperequazioni, creando, come e' reso evidente anche dai dati riferiti nella relazione del ministero di agricoltura, una dissociazione profonda ed incolmabile tra il momento dell'incidenza indennizzabile sul diritto colpito ed il momento cui va riferito il calcolo del valore di quest'ultimo. L'art. 1 viola cosi' l'art. 42 della Costituzione, e, entro i detti limiti, deve essere dichiarato illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte