Sentenza 37/1969 (ECLI:IT:COST:1969:37)
Massima numero 14396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14389  14390  14391  14392  14393  14394  14395  14397  14398


Titolo
SENT. 37/69 H. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - PREVALENZA DELLA DEVOLUZIONE NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 972, ULT. COMMA, COD. CIVILE - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Gli artt. 8 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernenti l'abrogazione del divieto, stabilito dall'art. 972, ult. comma, del codice civile, di ammettere l'affrancazione del fondo enfiteutico qualora intervenga una domanda giudiziale di devoluzione per deterioramento del fondo e non adempimento dell'obbligo di migliorarlo, mirano allo scopo di far rientrare nell'alveo del principio della prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione ogni ipotesi di fatto, senza alcuna eccezione. Tali norme pertanto non recano una direttiva immotivata, carente in modo assoluto di razionalita', e la detta finalita' abolitiva rientra nell'ambito dei poteri del legislatore, non sindacabili in questa sede. L'abrogazione cosi' disposta, pertanto, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte