Sentenza 37/1969 (ECLI:IT:COST:1969:37)
Massima numero 14397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/03/1969; Decisione del
13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/69 I. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - ART. 15: DECORRENZA RETROATTIVA DEI NUOVI CANONI DALL'ANNATA AGRARIA 1962-63 - ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI IL VERSAMENTO SIA STATO GIA' EFFETTUATO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - ART. 15 LEGGE N. 607 DEL 1966 - RETROATTIVITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - SUSSISTENZA DI UN PRINCIPIO GENERALE DI IRRETROATTIVITA' DELLE LEGGI - ESCLUSIONE.
SENT. 37/69 I. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - ART. 15: DECORRENZA RETROATTIVA DEI NUOVI CANONI DALL'ANNATA AGRARIA 1962-63 - ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI IL VERSAMENTO SIA STATO GIA' EFFETTUATO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - ART. 15 LEGGE N. 607 DEL 1966 - RETROATTIVITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - SUSSISTENZA DI UN PRINCIPIO GENERALE DI IRRETROATTIVITA' DELLE LEGGI - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che, nell'attribuire decorrenza retroattiva alle misure dei nuovi canoni e delle altre prestazioni a partire dall'annata agraria 1962-63 ha fatto salvi i casi in cui il relativo versamento sia stato gia' effettuato, non da' luogo ad una disparita' di trattamento a danno di coloro che abbiano tempestivamente adempiuto alle loro obbligazioni, ma si uniforma al principio secondo cui la legge nuova non incide sui fatti esauriti, in tutto o in parte, sotto il vigore di quella precedente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 3 Cost.. Egualmente infondata e' la questione sollevata contro la detta norma in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., dovendosi escludere, per giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un principio generale di irretroattivita' delle leggi.
L'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che, nell'attribuire decorrenza retroattiva alle misure dei nuovi canoni e delle altre prestazioni a partire dall'annata agraria 1962-63 ha fatto salvi i casi in cui il relativo versamento sia stato gia' effettuato, non da' luogo ad una disparita' di trattamento a danno di coloro che abbiano tempestivamente adempiuto alle loro obbligazioni, ma si uniforma al principio secondo cui la legge nuova non incide sui fatti esauriti, in tutto o in parte, sotto il vigore di quella precedente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 3 Cost.. Egualmente infondata e' la questione sollevata contro la detta norma in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., dovendosi escludere, per giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un principio generale di irretroattivita' delle leggi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte