Sentenza 37/1969 (ECLI:IT:COST:1969:37)
Massima numero 14398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
13/03/1969; Decisione del
13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/69 L. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - REVISIONE DECENNALE DEI CANONI ISTITUITA CON L'ART. 962 C.C. - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 42, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 37/69 L. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - REVISIONE DECENNALE DEI CANONI ISTITUITA CON L'ART. 962 C.C. - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 42, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che dispone l'abrogazione dell'art. 962 del codice civile concernente la revisione decennale dei canoni relativi ad enfiteusi rustiche, ha il significato di un ritorno al precedente sistema tradizionale, della inalterabilita' del canone, che costituiva una secolare caratterizzazione dell'istituto, innovato appunto dalla abrogata disposizione del codice civile; ed appartiene ad una valutazione discrezionale del legislatore, che non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Parimenti infondata e' la questione di illegittimita' del detto art. 18, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 142, 144, 147 e 149 delle disposizione transitorie al codice civile, venendo la questione stessa ad inserirsi direttamente nei motivi che hanno condotto al rigetto delle censure svolte, per quanto riguarda le antiche enfiteusi.
L'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che dispone l'abrogazione dell'art. 962 del codice civile concernente la revisione decennale dei canoni relativi ad enfiteusi rustiche, ha il significato di un ritorno al precedente sistema tradizionale, della inalterabilita' del canone, che costituiva una secolare caratterizzazione dell'istituto, innovato appunto dalla abrogata disposizione del codice civile; ed appartiene ad una valutazione discrezionale del legislatore, che non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Parimenti infondata e' la questione di illegittimita' del detto art. 18, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 142, 144, 147 e 149 delle disposizione transitorie al codice civile, venendo la questione stessa ad inserirsi direttamente nei motivi che hanno condotto al rigetto delle censure svolte, per quanto riguarda le antiche enfiteusi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte