Sentenza 38/1969 (ECLI:IT:COST:1969:38)
Massima numero 14399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
13/03/1969; Decisione del
13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 38/69 A. CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 33, 34 E 35 - VARIAZIONI DISPOSTE CON D.P.R. - NON VIOLANO LA RISERVA DI LEGGE REGIONALE EX ARTT. 117 E 133 COST. - ATTUALE INOPERATIVITA' DELLA RISERVA.
SENT. 38/69 A. CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 33, 34 E 35 - VARIAZIONI DISPOSTE CON D.P.R. - NON VIOLANO LA RISERVA DI LEGGE REGIONALE EX ARTT. 117 E 133 COST. - ATTUALE INOPERATIVITA' DELLA RISERVA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nelle parti in cui stabiliscono che le variazioni alle circoscrizioni dei comuni sono disposte con decreto del Capo dello Stato, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma secondo, della Costituzione, i quali invece dispongono che alle suddette variazioni si provvede con legge regionale. La riserva di legge contenuta negli artt. 117 e 133 della Costituzione non si riferisce al legislatore nazionale bensi' esclusivamente a quello regionale ed e' quindi destinata ad operare solo nel momento in cui gli organi legislativi della Regione verranno creati ed inizieranno a funzionare. Con tali norme il costituente ha inteso sottrarre alla competenza dello Stato e trasferire al nuovo ente regione, innegabilmente piu' idoneo ad avvertire ed apprezzare la volonta' e gli interessi locali dei cittadini, la materia concernente l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, disponendo - a garanzia delle autonomie locali e a tutela del diritto alla integrita' territoriale dei comuni che la potesta' attribuita in materia alla Regione si manifesti sotto forma di leggi e previa audizione delle popolazioni interessate. I precetti costituzionali in esame, rivolgendosi unicamente ad organi di un nuovo ente territoriale non ancora istituito, non hanno pero' immediata applicazione sicche', durante l'attuale periodo transitorio, ben potra' lo Stato continuare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nelle parti in cui stabiliscono che le variazioni alle circoscrizioni dei comuni sono disposte con decreto del Capo dello Stato, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma secondo, della Costituzione, i quali invece dispongono che alle suddette variazioni si provvede con legge regionale. La riserva di legge contenuta negli artt. 117 e 133 della Costituzione non si riferisce al legislatore nazionale bensi' esclusivamente a quello regionale ed e' quindi destinata ad operare solo nel momento in cui gli organi legislativi della Regione verranno creati ed inizieranno a funzionare. Con tali norme il costituente ha inteso sottrarre alla competenza dello Stato e trasferire al nuovo ente regione, innegabilmente piu' idoneo ad avvertire ed apprezzare la volonta' e gli interessi locali dei cittadini, la materia concernente l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, disponendo - a garanzia delle autonomie locali e a tutela del diritto alla integrita' territoriale dei comuni che la potesta' attribuita in materia alla Regione si manifesti sotto forma di leggi e previa audizione delle popolazioni interessate. I precetti costituzionali in esame, rivolgendosi unicamente ad organi di un nuovo ente territoriale non ancora istituito, non hanno pero' immediata applicazione sicche', durante l'attuale periodo transitorio, ben potra' lo Stato continuare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte