Sentenza 38/1969 (ECLI:IT:COST:1969:38)
Massima numero 14400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14399  14401  14402


Titolo
SENT. 38/69 B. ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 33 E 34 - NON VIOLANO LA RISERVA ALLA REGIONE DELLA MATERIA EX ART. 133, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 133, comma secondo, della Costituzione, che riserva al legislatore regionale, sancendo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, la materia concernente la istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle circoscrizioni e denominazioni, la questione di legittimita' costituzionale di quelle parti degli artt. 33 e 34 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 nelle quali viene disposto che alle modifiche delle circoscrizioni comunali previste da detti articoli puo' farsi luogo quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' dei tributi locali in esse applicati. La indicata questione di legittimita' non puo' porsi in riferimento al citato precetto costituzionale le cui disposizioni, e cioe' tanto la riserva di legge, quanto l'obbligo di sentire le popolazioni interessate non si riferiscono al legislatore nazionale, ma esclusivamente a quello regionale e diverranno operanti solo quando gli organi legislativi della Regione verranno creati e inizieranno a funzionare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 133  co. 2

Altri parametri e norme interposte