Sentenza 38/1969 (ECLI:IT:COST:1969:38)
Massima numero 14401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14399  14400  14402


Titolo
SENT. 38/69 C. CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 33 E 34 - PROCEDIMENTO PER LA MODIFICAZIONE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA AD UNA PARTE DEI CITTADINI DEL COMUNE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di quelle parti degli artt. 33 e 34 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali in esse applicati. Tale previsione e' in contrasto col principio democratico di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge perche' comporta una ingiustificabile restrizione della nozione dei soggetti interessati ai provvedimenti relativi alle variazioni delle circoscrizioni comunali. I provvedimenti riguardanti la costituzione di una borgata o frazione in comune distinto o il distacco dal comune cui appartiene e la aggregazione ad un comune contermine interessano indubbiamente tutti i cittadini residenti nella borgata o frazione e percio', nella valutazione della convenienza ed opportunita' di siffatti provvedimenti l'elemento da prendere in considerazione e' la volonta' dei frazionisti. A tale esigenza non sono conformi le norme censurate le quali, riconoscendo l'iniziativa del procedimento ai soli contribuenti scritti nei ruoli dei tributi locali applicati nelle borgate o frazioni, anziche' agli elettori ossia a tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle dette borgate o frazioni, determina una disparita' di trattamento fra i cittadini interessati ai provvedimenti in questione, basata nel censo e quindi in evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte