Sentenza 38/1969 (ECLI:IT:COST:1969:38)
Massima numero 14402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
13/03/1969; Decisione del
13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 38/69 D. CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 35 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 38/69 D. CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 35 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., di quelle parti degli artt. 33 e 34 del T.U. della legge comunale e provinciale, - approvate con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 -, che riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai soli cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengono almeno la meta' del carico dei tributi locali in esse applicati, anziche' alla maggioranza dei cittadini elettori, che sono poi tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle dette borgate o frazioni, consegue, ai sensi dell'art. 27, seconda parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 35 dello stesso T.U. limitatamente alla parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente, anziche' a qualsiasi elettore, la facolta' di fare opposizione alle deliberazioni dei consigli comunali relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni.
Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., di quelle parti degli artt. 33 e 34 del T.U. della legge comunale e provinciale, - approvate con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 -, che riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali ai soli cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengono almeno la meta' del carico dei tributi locali in esse applicati, anziche' alla maggioranza dei cittadini elettori, che sono poi tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle dette borgate o frazioni, consegue, ai sensi dell'art. 27, seconda parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 35 dello stesso T.U. limitatamente alla parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente, anziche' a qualsiasi elettore, la facolta' di fare opposizione alle deliberazioni dei consigli comunali relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27