Sentenza 39/1969 (ECLI:IT:COST:1969:39)
Massima numero 3173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 39/69. LAVORO - RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 36 della Costituzione, che garantisce ai lavoratori il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, non tutela altresi' i diritti relativi alla qualifica, alla carriera e simili, anche se da questi ultimi possono derivare in via mediata effetti di ordine patrimoniali. Pertanto non contrasta con l'art. 36 della Costituzione la disposizione dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, (nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633) il quale subordina, per le controversie tra agenti e concessionari, relative ai rapporti di natura non esclusivamente patrimoniale, la proposizione dell'azione giudiziaria alla presentazione, entro brevi termini di decadenza, di un reclamo in via amministrativa. V. Sent. n. 63/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte