Sanità pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Raddoppio, nell'anno 2020, della quota dell'indennità di risultato dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) condizionata al rispetto dei termini di pagamento - Ricorso della Regione Lazio e della Provincia autonoma di Trento - Successiva abrogazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 119, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 8, 9 e 16 e al Titolo VI dello statuto reg. Trentino-Alto Adige - dell'art. 1, comma 857, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata, il cui contenuto precettivo è tale che questa non può avere ricevuto applicazione medio tempore, è stata abrogata dall'art. 50, comma 1, lett. a), del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, cosicché tale ius superveniens è di per sé idoneo a soddisfare le pretese delle ricorrenti, come da loro stesse riconosciuto. (Precedente citato: sentenza n. 287 del 2019).