Sentenza 42/1969 (ECLI:IT:COST:1969:42)
Massima numero 3176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/03/1969;  Decisione del  13/03/1969
Deposito del 21/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 42/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMMISSIONI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE - ESCLUSIONE.

Testo
Non e' ammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 30 comma terzo della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette di Milano, per mancanza delle condizioni di cui all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1. Tali commissioni, infatti, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte