Sentenza 45/1969 (ECLI:IT:COST:1969:45)
Massima numero 3179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3180  3181  3182  3183  3184


Titolo
SENT. 45/69 A. FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - CODICE CIVILE, ART. 156, PRIMO COMMA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER COLPA DEL MARITO - OBBLIGO DI SOMMINISTRARE ALLA MOGLIE, IN PROPORZIONE ALLE PROPRIE SOSTANZE, QUANTO E' NECESSARIO AI BISOGNI DELLA VITA INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI COSTEI - DIFFERENZE RISPETTO ALL'IPOTESI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per effetto dell'art. 156, primo comma, del Codice civile (che estende all'ipotesi della separazione giudiziale, oltre che a quella consensuale, le medesime norme dettate dall'art. 145, primo comma, dello stesso Codice, salvi i diversi accordi tra le parti, per i rapporti patrimoniali tra coniugi conviventi) in caso di separazione giudiziale per colpa del marito, questi deve somministrare alla moglie quanto e' necessario per i bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze ed indipendentemente dalle eventuali disponibilita' economiche della moglie. Se la separazione e' pronunciata per colpa della moglie, essa deve invece contribuire al mantenimento del marito solo se il marito non ha mezzi sufficienti. Tale disciplina, nell'ipotesi di perdurata convivenza (art. 145, primo comma, c.c.), e' stata riconosciuta non illegittima, allo stato attuale della legislazione, nella parte relativa alla irrilevanza delle risorse economiche della moglie, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte