Sentenza 45/1969 (ECLI:IT:COST:1969:45)
Massima numero 3180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
20/03/1969; Decisione del
20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/69 B. FAMIGLIA - EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - COSTITUZIONE, ART. 29, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER COLPA DI UNO DEI CONIUGI - TUTELA DELL'EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E DELL'UNITA' FAMILIARE.
SENT. 45/69 B. FAMIGLIA - EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - COSTITUZIONE, ART. 29, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER COLPA DI UNO DEI CONIUGI - TUTELA DELL'EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E DELL'UNITA' FAMILIARE.
Testo
L'art. 29, secondo comma, della Costituzione, non consente che, nella separazione giudiziale pronunciata per colpa di uno dei coniugi, alla parita' formale delle fattispecie normative relative ai diritti della moglie o del marito incolpevoli, sia sacrificata quella eguaglianza sostanziale alla quale il legislatore deve avere soprattutto riguardo nel regolare i rapporti tra i due soggetti. In forza dell'art. 29, secondo comma, della Costituzione, il legislatore deve inoltre preoccuparsi di predisporre una normativa che non favorisca la parte che col suo unilaterale ed illecito comportamento metta in pericolo il bene dell'unita' familiare, che insieme al principio della parita' dei coniugi e' garantito dal precetto costituzionale.
L'art. 29, secondo comma, della Costituzione, non consente che, nella separazione giudiziale pronunciata per colpa di uno dei coniugi, alla parita' formale delle fattispecie normative relative ai diritti della moglie o del marito incolpevoli, sia sacrificata quella eguaglianza sostanziale alla quale il legislatore deve avere soprattutto riguardo nel regolare i rapporti tra i due soggetti. In forza dell'art. 29, secondo comma, della Costituzione, il legislatore deve inoltre preoccuparsi di predisporre una normativa che non favorisca la parte che col suo unilaterale ed illecito comportamento metta in pericolo il bene dell'unita' familiare, che insieme al principio della parita' dei coniugi e' garantito dal precetto costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte