Sentenza 45/1969 (ECLI:IT:COST:1969:45)
Massima numero 3181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3179  3180  3182  3183  3184


Titolo
SENT. 45/69 C. FAMIGLIA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO COLPEVOLE - DIVIETO DI TENER CONTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI LEI - GIUSTIFICAZIONE.

Testo
Se il divieto di tener conto delle risorse economiche della moglie, all'atto della fissazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie dal marito colpevole della separazione, fosse eliminato dal Codice civile, la disciplina legale dei rapporti patrimoniali interconiugali, mentre rimarrebbe inalterata nel caso di colpa della moglie, risulterebbe invece modificata, in caso di separazione per colpa del marito, a svantaggio della parte che ha subito il torto ed a vantaggio di quella che lo ha commesso. Pertanto l'abolizione, nel caso della separazione per colpa, della differenza attualmente esistente tra i diritti del marito e della moglie, darebbe necessariamente luogo, di riflesso, nel passaggio dallo stato di convivenza a quello di separazione, ed allo stato attuale della legislazione sulla famiglia, ad un inammissibile trattamento preferenziale per chi ha dato causa alla separazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte