Sentenza 45/1969 (ECLI:IT:COST:1969:45)
Massima numero 3183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3179  3180  3181  3182  3184


Titolo
SENT. 45/69 E. FAMIGLIA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - OBBLIGO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL MARITO COLPEVOLE - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO - CODICE CIVILE, ARTT. 156, PRIMO COMMA, E 145, PRIMO COMMA - PROVVEDIMENTI PROVVISORI DI COMPETENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - EVENTUALI DUBBI SULLA LEGITTIMITA' DELLA LEGGE - LEGITTIMAZIONE AD ADIRE LA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 156 e dell'art. 145 del Codice civile sulla determinazione, nella separazione giudiziale, del contenuto dell'obbligo di mantenimento a carico del marito colpevole, sollevata in riferimento al principio costituzionale della parita' dei coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), deve essere dichiarata infondata. Se una questione sulla costituzionalita' di una legge sorge in relazione alla emanazione di un provvedimento di diretta competenza del giudice istruttore civile, questi ha il potere di iniziativa del processo incidentale di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte