Sanità pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Mancato rispetto dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Obbligo, per le Regioni e le Province autonome, di integrare i contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo il rispetto dei tempi quale obiettivo ai fini del riconoscimento di una quota dell'indennità di risultato non inferiore al 30 per cento - Ricorso della Regione Lazio e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Lamentata violazione dei principi di differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e dell'autonomia statutaria, con particolare riferimento alla tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.; e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento complessivamente agli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost., nonché agli artt. 8, n. 1), (in relazione agli artt. 4, n. 7 e 9, n. 10), al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014 - dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata stabilisce che ove l'ente non abbia rispettato i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, per un verso venga inserito nel contratto dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti sanitari delle Regioni e delle Province autonome uno specifico obiettivo volto al rispetto di tali tempi, mentre, per altro verso, prevede che sia condizionata a questo obiettivo una quota della indennità di risultato non inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, prescrivendosi altresì il criterio per il suo riconoscimento, graduato in funzione della maggiore o minore consistenza del ritardo nei pagamenti. Tale disciplina interviene in dettaglio sui singoli contratti di lavoro che ricadono, in quanto tali, nell'ambito dell'ordinamento civile, la cui finalità mediata è riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica, in quanto diretta a "riorientare" la spesa pubblica verso il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE e dalla pertinente legislazione nazionale. Tale intervento incide solo in via mediata sulle diverse competenze regionali e provinciali relative alla organizzazione sanitaria, dato il carattere trasversale delle competenze statali cui tale intervento è comunque riconducibile in via prevalente, da cui discende che non sussiste quell'inestricabile intreccio di competenze statali e regionali che necessita della leale collaborazione. Infine, con riguardo alla specifica censura delle Province autonome, la ratio della norma è del tutto svincolata dal mancato concorso dello Stato al finanziamento del servizio sanitario di queste ultime; peraltro, l'autonomia regionale e provinciale non è stata svuotata o intaccata nel suo nucleo essenziale, ma soltanto limitata. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 28 del 2014 e n. 272 del 2015).
L'autoqualificazione di una disposizione non ha carattere precettivo e vincolante al punto da porsi quale presupposto indiscusso per la valutazione della legittimità costituzionale della norma cui essa si riferisce; la natura della stessa va, infatti, comunque verificata con riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza. (Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2019, n. 246 del 2018 e n. 94 del 2018).
Secondo il costante orientamento costituzionale, il trattamento economico dei dipendenti pubblici - compresa la disciplina delle varie componenti delle retribuzioni - va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 153 del 2015 e n. 19 del 2013).
La disciplina dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei soggetti pubblici ha una notevole incidenza sul sistema economico, in considerazione del ruolo di acquirenti di beni, servizi e prestazioni rivestito dalle amministrazioni pubbliche e dell'ingente quantità di risorse a tal fine impiegate. Pertanto, il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Va infatti considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse destinate alle finalità istituzionali. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2013).