Sentenza 45/1969 (ECLI:IT:COST:1969:45)
Massima numero 3184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3179  3180  3181  3182  3183


Titolo
SENT. 45/69 F. FAMIGLIA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - CODICE CIVILE, ART. 145, PRIMO COMMA - SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA CONVIVENZA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO - PERSISTENZA DEL DIVIETO DI TENER CONTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE INCOLPEVOLE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Riguardo all'ordinanza di rinvio (proveniente nella specie dal Tribunale di Milano) con cui la anzidetta questione di legittimita' costituzionale (dell'art. 156, primo comma, in relazione all'art. 145, primo comma, del Codice civile) sia stata sollevata dal giudice istruttore di una causa di separazione proposta dalla moglie per colpa del marito, in vista dei provvedimenti da emettere, ad eventuale modifica di quelli presidenziali, ai sensi dell'art. 708, ultimo comma, del Codice di procedura civile, non puo' dirsi che manchi il giudizio sulla rilevanza della questione stessa nel processo a quo, ne' che il giudizio di rilevanza sia inficiato da un vizio tale da giustificare una pronuncia di inammissibilita' da parte della Corte costituzionale, qualora nella ordinanza del giudice istruttore si sia messo in evidenza che la norma denunciata preclude all'autorita' giudiziaria di tener conto delle condizioni economiche della moglie, non soltanto nella pronuncia definitiva sulla separazione, ma anche in occasione dei provvedimenti provvisori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte