Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3186  3187  3188  3189  3190  3191  3192  3193  3194


Titolo
SENT. 46/69 A. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REGOLAMENTI - ESCLUSIONE - R.D. 5 FEBBRAIO 1891, N. 99, ART. 16, SECONDO COMMA, E D.P.R. 16 MAGGIO 1961, N. 636, ART. 11 - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, in conformita' della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale sollevata relativamente al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, che e' sicuramente un regolamento di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, cui accede, e denominantesi "regolamento amministrativo". E' altresi' inammissibile la questione sollevata relativamente all'art. 11 del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, la cui natura regolamentare e' stata gia' affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 1968 e non puo' che essere ribadita.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte