Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3185  3187  3188  3189  3190  3191  3192  3193  3194


Titolo
SENT. 46/69 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - TESTO UNICO NON AVENTE NEL SUO COMPLESSO FORZA DI LEGGE PER DIFETTO DI DELEGAZIONE - DISPOSIZIONE DI ESSO RISULTANTE DALLA FUSIONE O TRASCRIZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI CONTENUTE IN ATTI CON FORZA DI LEGGE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Deve disattendersi l'eccezione di inammissibilita' proposta nei confronti di una disposizione contenuta in un testo unico compilatorio, privo di forza di legge perche' non adottato sulla base di una delega legislativa, qualora tale disposizione risulti dalla fusione di due precedenti norme aventi forza di legge e come tali rientranti certamente fra quelle sottoposte al controllo della Corte costituzionale: nella specie trattavasi dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, risultante dalla fusione dell'art. 15 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, emesso in virtu' della delega contenuta nell'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84, con l'art. 6 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte