Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3185  3186  3188  3189  3190  3191  3192  3193  3194


Titolo
SENT. 46/69 C. ELEZIONI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 10 E 14 - CESSAZIONE DELLA INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - NECESSITA' CHE LE DIMISSIONI DEL CANDIDATO SIANO ACCETTATE - PROROGATIO FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE - NON VIOLANO L'ART. 3, PRIMO COMMA, E L'ART. 51, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, isolatamente considerate - a prescindere cioe' dalle conseguenze che ne derivano sul significato dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, - non contrastano con le norme di cui agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione: l'art. 10 stabilendo che l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorita' che ebbe a procedere alla nomina e presupponendo quindi il principio, di generale applicazione nel campo giuspubblicistico, che le dimissioni non hanno effetto se non sono state accettate dall'autorita' competente; l'art. 14 formulando, con specifico riferimento all'ipotesi di avvenuto decorso del termine di durata, la regola che gli amministratori cessati restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, anche questa applicabile, piu' largamente, ad ogni altra ipotesi di cessazione dall'ufficio, compresa quella di dimissioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte