Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3185  3186  3187  3189  3190  3191  3192  3193  3194


Titolo
SENT. 46/69 D. ELEZIONI - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 3 - INELEGGIBILITA' - CONSIGLIERE COMUNALE - NON VIOLA GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 51, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione di cui all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto prescrive l'ineleggibilita' a consigliere comunale di coloro che ricevono una retribuzione a carico del comune o di enti o di aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune stesso nonche' "degli amministratori di tali enti, istituti od aziende", non appare di per se' censurabile alla stregua delle norme di cui agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte