Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
20/03/1969; Decisione del
20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/69 E. UFFICI PUBBLICI E CARICHE ELETTIVE - COSTITUZIONE, ART. 51, PRIMO COMMA - AMMISSIONE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DETERMINAZIONE DEI REQUISITI POSITIVI E NEGATIVI - RISERVA DI LEGGE - INELEGGIBILITA' STABILITE PER INTERE CATEGORIE DI SOGGETTI - LEGITTIMITA'.
SENT. 46/69 E. UFFICI PUBBLICI E CARICHE ELETTIVE - COSTITUZIONE, ART. 51, PRIMO COMMA - AMMISSIONE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DETERMINAZIONE DEI REQUISITI POSITIVI E NEGATIVI - RISERVA DI LEGGE - INELEGGIBILITA' STABILITE PER INTERE CATEGORIE DI SOGGETTI - LEGITTIMITA'.
Testo
Non e' vietato alla legge di stabilire in linea generale ed astratta cause di ineleggibilita' per determinate categorie di soggetti che, per gli uffici ricoperti o per i loro rapporti con il comune, si trovino in situazioni di incompatibilita' con la posizione di candidati alle elezioni, e cio' sia per l'influenza che da quelle circostanze puo' derivare sulla libera espressione del voto, sia per l'incidenza che le circostanze medesime possono avere sull'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. L'art. 51, primo comma, della Costituzione nel ribadire il principio di uguaglianza con riguardo all'ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettive riserva proprio alla legge la determinazione dei requisiti di volta in volta necessari, requisiti che possono essere e negativi e positivi. Cfr.: sent. 3 luglio 1961, n. 42.
Non e' vietato alla legge di stabilire in linea generale ed astratta cause di ineleggibilita' per determinate categorie di soggetti che, per gli uffici ricoperti o per i loro rapporti con il comune, si trovino in situazioni di incompatibilita' con la posizione di candidati alle elezioni, e cio' sia per l'influenza che da quelle circostanze puo' derivare sulla libera espressione del voto, sia per l'incidenza che le circostanze medesime possono avere sull'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. L'art. 51, primo comma, della Costituzione nel ribadire il principio di uguaglianza con riguardo all'ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettive riserva proprio alla legge la determinazione dei requisiti di volta in volta necessari, requisiti che possono essere e negativi e positivi. Cfr.: sent. 3 luglio 1961, n. 42.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte