Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3185  3186  3187  3188  3190  3191  3192  3193  3194


Titolo
SENT. 46/69 E. UFFICI PUBBLICI E CARICHE ELETTIVE - COSTITUZIONE, ART. 51, PRIMO COMMA - AMMISSIONE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DETERMINAZIONE DEI REQUISITI POSITIVI E NEGATIVI - RISERVA DI LEGGE - INELEGGIBILITA' STABILITE PER INTERE CATEGORIE DI SOGGETTI - LEGITTIMITA'.

Testo
Non e' vietato alla legge di stabilire in linea generale ed astratta cause di ineleggibilita' per determinate categorie di soggetti che, per gli uffici ricoperti o per i loro rapporti con il comune, si trovino in situazioni di incompatibilita' con la posizione di candidati alle elezioni, e cio' sia per l'influenza che da quelle circostanze puo' derivare sulla libera espressione del voto, sia per l'incidenza che le circostanze medesime possono avere sull'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. L'art. 51, primo comma, della Costituzione nel ribadire il principio di uguaglianza con riguardo all'ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettive riserva proprio alla legge la determinazione dei requisiti di volta in volta necessari, requisiti che possono essere e negativi e positivi. Cfr.: sent. 3 luglio 1961, n. 42.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte