Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3185  3186  3187  3188  3189  3191  3192  3193  3194


Titolo
SENT. 46/69 F. UFFICI PUBBLICI E CARICHE ELETTIVE - COSTITUZIONE, ART. 51, PRIMO COMMA - ELEZIONI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - DEROGANO AL PRINCIPIO DELLA GENERALITA' DEL DIRITTO ELETTORALE PASSIVO - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA.

Testo
Le cause di ineleggibilita', derogando al principio costituzionale della generalita' del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate: per l'art. 51 Cost., l'eleggibilita' e' la regola, l'ineleggibilita' l'eccezione. Ne consegue che e' manifestamente ultroneo richiedere, per far cessare l'ineleggibilita', che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde che alcun termine sia prescritto per l'accettazione, cosi' com'e' ultroneo esigere per di piu' che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio: un tale sistema, infatti, per quanto rispondente alle esigenze e conforme ai principi del rapporto di servizio nel diritto pubblico, si traduce, quando sia applicato senza i necessari temperamenti alla materia delle ineleggibilita', in una ingiustificata limitazione, a danno di particolari categorie di cittadini, del principio dell'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte