Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
20/03/1969; Decisione del
20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/69 G. ELEZIONI - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 10 E 14 DEL T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, E DELL'ART. 15, N. 3, DEL T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - CESSAZIONE DELLA INELEGGIBILITA' - NECESSITA' CHE LE DIMISSIONI DEL CANDIDATO SIANO STATE ACCETTATE - MANCANZA DI UN TERMINE PER L'ACCETTAZIONE - IRRAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 51, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 46/69 G. ELEZIONI - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 10 E 14 DEL T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, E DELL'ART. 15, N. 3, DEL T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - CESSAZIONE DELLA INELEGGIBILITA' - NECESSITA' CHE LE DIMISSIONI DEL CANDIDATO SIANO STATE ACCETTATE - MANCANZA DI UN TERMINE PER L'ACCETTAZIONE - IRRAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 51, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Un sistema che richieda per far cessare la ineleggibilita' che le dimissioni di chi aspira alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per tale accettazione, e che esiga per di piu' che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio, da' luogo ad una ingiustificata limitazione del principio di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilita' finisce in tale ipotesi per dipendere da una estranea volonta', per giunta discrezionale almeno in ordine al quando, e viola al tempo stesso la riserva di legge posta dal medesimo art. 51, essendo il protrarsi della ineleggibilita' concretamente rimesso alla discrezionalita' dell'organo (nella specie, il Consiglio comunale) cui spetta accettare le dimissioni e provvedere alla nomina dei nuovi amministratori.
Un sistema che richieda per far cessare la ineleggibilita' che le dimissioni di chi aspira alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per tale accettazione, e che esiga per di piu' che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio, da' luogo ad una ingiustificata limitazione del principio di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilita' finisce in tale ipotesi per dipendere da una estranea volonta', per giunta discrezionale almeno in ordine al quando, e viola al tempo stesso la riserva di legge posta dal medesimo art. 51, essendo il protrarsi della ineleggibilita' concretamente rimesso alla discrezionalita' dell'organo (nella specie, il Consiglio comunale) cui spetta accettare le dimissioni e provvedere alla nomina dei nuovi amministratori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte