Sentenza 46/1969 (ECLI:IT:COST:1969:46)
Massima numero 3192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3185  3186  3187  3188  3189  3190  3191  3193  3194


Titolo
SENT. 46/69 H. ELEZIONI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - MOMENTO DELLA CESSAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE.

Testo
Come si rileva da un raffronto tra le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 6 del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, all'art. 12 della legge regionale T.A.A. 20 agosto 1952, n. 24 ed all'art. 8 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, rispettivamente in materia di elezioni della Camera dei deputati e dei Consigli regionali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' variamente determinare, purche' secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di inelegibilita' derivante dalla appartenenza ad uffici incompatibili con la posizione di candidato, ma in nessun caso tale data puo' essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo: ond'e' che, in mancanza di apposite disposizioni, e' questo il momento cui deve farsi riferimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte