Sentenza 78/2020 (ECLI:IT:COST:2020:78)
Massima numero 42530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/03/2020;  Decisione del  09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42528  42529  42531  42532  42533  42534  42535  42536  42537


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018 sono ammissibili le censure promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente ha sufficientemente motivato la ridondanza sulle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 865

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte