Sentenza 78/2020 (ECLI:IT:COST:2020:78)
Massima numero 42530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
09/03/2020; Decisione del
09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018 sono ammissibili le censure promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente ha sufficientemente motivato la ridondanza sulle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 865
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte