Sentenza 47/1969 (ECLI:IT:COST:1969:47)
Massima numero 3195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
20/03/1969; Decisione del
20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3196
Titolo
SENT. 47/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - CONTENUTO E LIMITI.
SENT. 47/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - CONTENUTO E LIMITI.
Testo
Quando risulta ben delimitato il punto del processo principale in relazione al quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, la estensione della impugnativa ad altre previsioni normative e' manifestamente irrilevante per contraddittorieta'. Pertanto, se il giudice a quo ha individuato il rapporto tra processo ordinario e giudizio di costituzionalita' nella questione di legittimita' della sospensione dei termini processuali, deve essere dichiarata inammissibile per irrilevanza ogni altra questione incidente sulla sospensione dei termini di altra natura, come quelli attinenti al pagamento dei titoli di credito o di obbligazioni contrattuali. V. sent. 165/1963.
Quando risulta ben delimitato il punto del processo principale in relazione al quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, la estensione della impugnativa ad altre previsioni normative e' manifestamente irrilevante per contraddittorieta'. Pertanto, se il giudice a quo ha individuato il rapporto tra processo ordinario e giudizio di costituzionalita' nella questione di legittimita' della sospensione dei termini processuali, deve essere dichiarata inammissibile per irrilevanza ogni altra questione incidente sulla sospensione dei termini di altra natura, come quelli attinenti al pagamento dei titoli di credito o di obbligazioni contrattuali. V. sent. 165/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte