Sentenza 47/1969 (ECLI:IT:COST:1969:47)
Massima numero 3196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3195


Titolo
SENT. 47/69 B. TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER CIRCOSTANZE NATURALI STRAORDINARIE - D.L. 9 NOVEMBRE 1966, N. 914, ARTT. 1, PRIMO COMMA, E 3 - NON VIOLA GLI ARTT. 1, 24, 101 E 102 COST. - FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma primo, e 3 del D.L. 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, con riferimento agli artt. 24, 112, 1 e 101 della Costituzione, in quanto la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze naturali straordinarie, e prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull'obbligo di iniziativa dell'azione penale da parte del P.M., e in genere sull'esercizio della attivita' giurisdizionale: inoltre, la eccezionale normativa (di carattere generale, perche' riguarda la totalita' dei cittadini della zona colpita), appare chiaramente ispirata da ragioni di solidarieta' sociale, e non crea alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte