Sentenza 48/1969 (ECLI:IT:COST:1969:48)
Massima numero 3197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
20/03/1969; Decisione del
20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 48/69. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - SENTENZA ASSOLUTORIA - LIMITAZIONE DELL'EFFETTO ESTENSIVO NEI CONFRONTI DEI COIMPUTATI NON OPPONENTI - ART. 510, ULT. CPV., COD. PROC. PEN. - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 48/69. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - SENTENZA ASSOLUTORIA - LIMITAZIONE DELL'EFFETTO ESTENSIVO NEI CONFRONTI DEI COIMPUTATI NON OPPONENTI - ART. 510, ULT. CPV., COD. PROC. PEN. - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
A differenza dell'impugnazione in genere (art. 203 cod. proc. pen.), nella quale la dichiarazione ed i motivi, purche' non siano esclusivamente personali, si estendono ai compartecipi, il decreto penale di condanna diviene esecutivo nei confronti dei coimputati non opponenti, salvo che la sentenza che decide sull'opposizione riconosca che il fatto non sussiste o non costituisce reato (art. 510, ult. cpv., cod. proc. pen.). Per quest'ultima ipotesi, e' da escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendo state regolate in modo diverso due situazioni radicalmente diverse. Ne' puo' prospettarsi una irragionevolezza della disciplina del c.d. processo monitorio, in quanto le conseguenze giuridiche dell'opposizione, non essendo presidiate dalla reformatio in peius, possono essere assai gravose e pregiudizievoli per chi la propone.
A differenza dell'impugnazione in genere (art. 203 cod. proc. pen.), nella quale la dichiarazione ed i motivi, purche' non siano esclusivamente personali, si estendono ai compartecipi, il decreto penale di condanna diviene esecutivo nei confronti dei coimputati non opponenti, salvo che la sentenza che decide sull'opposizione riconosca che il fatto non sussiste o non costituisce reato (art. 510, ult. cpv., cod. proc. pen.). Per quest'ultima ipotesi, e' da escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendo state regolate in modo diverso due situazioni radicalmente diverse. Ne' puo' prospettarsi una irragionevolezza della disciplina del c.d. processo monitorio, in quanto le conseguenze giuridiche dell'opposizione, non essendo presidiate dalla reformatio in peius, possono essere assai gravose e pregiudizievoli per chi la propone.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte