Sentenza 49/1969 (ECLI:IT:COST:1969:49)
Massima numero 3198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3199


Titolo
SENT. 49/69 A. IMPOSTE E TASSE - COMMISSIONI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE - NATURA NON GIURISDIZIONALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1962 N. 1744 CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI REGISTRO E DELL'I.G.E - INAMMISSIBILITA'.

Testo
In conformita' con quanto deciso con la sentenza n. 10 del 1969 in identica situazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, recante nuove disposizioni per l'applicazione della legge di registro, dell'I.G.E. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, sollevata con ordinanza 9 novembre 1966 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., e' inammissibile per difetto di natura giurisdizionale dell'organo proponente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte