Sentenza 49/1969 (ECLI:IT:COST:1969:49)
Massima numero 3199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  20/03/1969;  Decisione del  20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3198


Titolo
SENT. 49/69 B. IMPOSTE E TASSE - LEGGE 29 DICEMBRE 1962 N. 1744 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E SULL'ENTRATA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI - ASSORBIMENTO DEI CARATTERI DELLA SECONDA IMPOSTA NELLA PRIMA - TRATTAMENTO PIU' ONEROSO DELLA CATEGORIA DI CONTRIBUENTI I.G.E. MENZIONATA NELLA LEGGE RISPETTO ALLA CATEGORIA GENERALE DEGLI STESSI CONTRIBUENTI - ASSENZA DI MOTIVI CHE GIUSTIFICHINO LA RAZIONALITA' DI TALI DIVERSITA' - CONTRASTO DELL'ART. 2 DELLA LEGGE COL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dalla riduzione ad unita' del tributo dovuto per due diverse imposte (registro ed entrata) sui contratti di locazione degli immobili urbani, operata con l'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, (senza che peraltro possa attribuirsi a tale norma la funzione creativa di una nuova imposta nella quale vengano ad annullarsi i connotati dell'imposta sull'entrata, che mantiene invece pur sempre la sua distintiva individualita') si e' fatta derivare, con la restante struttura della legge, la conseguenza dell'assorbimento dei caratteri dell'una in quelli dell'altra imposta, regolando tutto il rapporto tributario in base al criterio della insensibilita' a mutazioni sopravvenute nello svolgimento del rapporto negoziale, in conformita' alla natura dell'imposta di registro, ma in difformita' con la diversa natura dell'I.G.E. Dall'applicazione di questo sistema deriva che, per l'identico tributo relativo all'imposta sull'entrata la categoria di contribuenti menzionata nella legge viene ad essere sottoposta a diverso e piu' oneroso trattamento in confronto alla categoria generale, senza alcun motivo che giustifichi la razionalita' di tale discriminazione. Deve pertanto dichiararsi l'illegittimita' parziale dell'art. 2, secondo comma, della legge predetta in quanto consente di imporre annualmente, fino alla scadenza pattizia, il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, anche quando il contratto di locazione sia stato risoluto durante il corso dell'anno precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte