Ordinanza 51/1969 (ECLI:IT:COST:1969:51)
Massima numero 3201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
20/03/1969; Decisione del
20/03/1969
Deposito del 26/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 51/69. PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RINUNCIA AL GIUDIZIO PRINCIPALE IN DATA ANTERIORE ALL'ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE MA NON RISULTANTE COME ACQUISITA AGLI ATTI PRIMA DELL'ORDINANZA STESSA - MANCATA VALUTAZIONE AI FINI DEL GIUDIZIO DI RILEVANZA - RESTITUZIONE AL GIUDICE.
ORD. 51/69. PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RINUNCIA AL GIUDIZIO PRINCIPALE IN DATA ANTERIORE ALL'ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE MA NON RISULTANTE COME ACQUISITA AGLI ATTI PRIMA DELL'ORDINANZA STESSA - MANCATA VALUTAZIONE AI FINI DEL GIUDIZIO DI RILEVANZA - RESTITUZIONE AL GIUDICE.
Testo
Intervenuta la rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato con deliberazione del Comune ricorrente emanata in data anteriore all'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale, ma non acquisita agli atti del processo principale prima della emissione dell'ordinanza stessa, gli atti vanno restituiti al giudice "a quo" perche' riesamini la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, alla luce della detta deliberazione. (Nella specie il Comune di Grosseto, con deliberazione 5 maggio 1967 aveva rinunciato al ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto del Prefetto di Grosseto del 18 giugno 1961 concernente la nomina dei membri del Comitato amministrativo del locale Consorzio provinciale antitubercolare a norma dell'art. 1 D.P. 11 febbraio 1961, n. 249, ed il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimita' della detta norma e di altre, con ordinanza emessa il 26 maggio 1966, non risultando ancora acquisita agli atti la detta deliberazione di rinuncia).
Intervenuta la rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato con deliberazione del Comune ricorrente emanata in data anteriore all'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale, ma non acquisita agli atti del processo principale prima della emissione dell'ordinanza stessa, gli atti vanno restituiti al giudice "a quo" perche' riesamini la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, alla luce della detta deliberazione. (Nella specie il Comune di Grosseto, con deliberazione 5 maggio 1967 aveva rinunciato al ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto del Prefetto di Grosseto del 18 giugno 1961 concernente la nomina dei membri del Comitato amministrativo del locale Consorzio provinciale antitubercolare a norma dell'art. 1 D.P. 11 febbraio 1961, n. 249, ed il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimita' della detta norma e di altre, con ordinanza emessa il 26 maggio 1966, non risultando ancora acquisita agli atti la detta deliberazione di rinuncia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte