Sentenza 52/1969 (ECLI:IT:COST:1969:52)
Massima numero 3202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/03/1969; Decisione del
21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/69 A. AUTONOMIE LOCALI - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. IX - ADEGUAMENTO DELLE LEGGI STATALI ALLE ESIGENZE DELLE AUTONOMIE LOCALI ED ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ATTRIBUITA ALLE REGIONI - PRESUPPONE LA REALIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE - MANCATO ADEGUAMENTO NEL TERMINE DI TRE ANNI - NON COMPORTA L'ILLEGITTIMITA' DELLE NORME NON ADEGUATE - SINDACABILITA' DI QUESTE ALLA STREGUA DEL VIGENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE.
SENT. 52/69 A. AUTONOMIE LOCALI - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. IX - ADEGUAMENTO DELLE LEGGI STATALI ALLE ESIGENZE DELLE AUTONOMIE LOCALI ED ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ATTRIBUITA ALLE REGIONI - PRESUPPONE LA REALIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE - MANCATO ADEGUAMENTO NEL TERMINE DI TRE ANNI - NON COMPORTA L'ILLEGITTIMITA' DELLE NORME NON ADEGUATE - SINDACABILITA' DI QUESTE ALLA STREGUA DEL VIGENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE.
Testo
La IX disp. trans. Cost., secondo la quale la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Carta fondamentale, "adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni", va valutata diversamente negli effetti che ne conseguono, a seconda dei rapporti tra le modifiche legislative da essa richieste e l'attuazione dell'ordinamento regionale nelle parti del territorio nazionale in cui i nuovi enti ancora non esistono. Laddove l'adempimento dell'indirizzo imposto dalla Costituzione al legislatore presuppone avvenuta la realizzazione delle regioni, le norme di adeguamento alla Costituzione non potranno essere introdotte fin quando le regioni non diventino operanti. In mancanza di tale presupposto, l'inerzia del legislatore protratta al di la' del termine triennale, pur non comportando, di per se sola, l'illegittimita' delle norme non adeguate, non puo' determinare l'esclusione del sindacato della Corte sulla conformita' di esse al vigente sistema delle autonomie.
La IX disp. trans. Cost., secondo la quale la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Carta fondamentale, "adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni", va valutata diversamente negli effetti che ne conseguono, a seconda dei rapporti tra le modifiche legislative da essa richieste e l'attuazione dell'ordinamento regionale nelle parti del territorio nazionale in cui i nuovi enti ancora non esistono. Laddove l'adempimento dell'indirizzo imposto dalla Costituzione al legislatore presuppone avvenuta la realizzazione delle regioni, le norme di adeguamento alla Costituzione non potranno essere introdotte fin quando le regioni non diventino operanti. In mancanza di tale presupposto, l'inerzia del legislatore protratta al di la' del termine triennale, pur non comportando, di per se sola, l'illegittimita' delle norme non adeguate, non puo' determinare l'esclusione del sindacato della Corte sulla conformita' di esse al vigente sistema delle autonomie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte