Sanità pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Mancato rispetto dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Obbligo, per le Regioni e le Province autonome, di integrare i contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo il rispetto dei tempi quale obiettivo ai fini del riconoscimento di una quota dell'indennità di risultato non inferiore al 30 per cento - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata irragionevolezza, difetto di proporzionalità, nonché violazione dei principi di buon andamento e dell'autonomia regionale finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che ove l'ente non abbia rispettato i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, per un verso venga inserito nel contratto dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti sanitari delle Regioni e delle Province autonome uno specifico obiettivo volto al rispetto di tali tempi, mentre, per altro verso, prevede che sia condizionata a questo obiettivo una quota della indennità di risultato non inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, prescrivendosi altresì il criterio per il suo riconoscimento, graduato in funzione della maggiore o minore consistenza del ritardo nei pagamenti. Tale norma è priva del carattere marcatamente "lineare", dichiarato in passato, per altre disposizioni statali, costituzionalmente illegittime; essa, infatti, a) esclude l'applicazione delle misure suddette qualora l'ente rispetti i tempi di pagamento e in ogni caso le gradua in relazione alla gravità dell'inadempimento; b) non determina uno svuotamento dell'autonomia regionale, bensì una sua circoscritta limitazione. Va poi considerato che la ratio della disposizione impugnata è compatibile con la funzione della indennità di risultato. Infatti, l'accentuazione dei profili manageriali del rapporto di lavoro proprio del direttore generale (e in sostanza anche del direttore amministrativo che lo coadiuva) degli enti sanitari fa sì che la disciplina della specifica componente retributiva in esame si giustifichi in relazione all'ampiezza dei poteri decisionali e operativi che ineriscono alle obbligazioni contrattualmente assunte dal direttore generale, potendo egli indirizzare il funzionamento delle strutture verso il raggiungimento dell'obiettivo cui è condizionata la quota della indennità. (Precedente citato: sentenza n. 272 del 2015).