Sentenza 52/1969 (ECLI:IT:COST:1969:52)
Massima numero 3204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/03/1969; Decisione del
21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/69 C. AUTONOMIA LOCALE - PROVINCIE E COMUNI - GARANTISCE I POTERI INERENTI ALLE BUROCRAZIE POSTE AL LORO SERVIZIO - INQUADRAMENTO DELL'AUTONOMIA NELL'ORDINAMENTO GENERALE - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO E DELLO STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI PROVINCIALI E COMUNALI CON LEGGE DEL PARLAMENTO - LIMITE DEL RISPETTO DI UN MINIMO DI AUTONOMIA ALL'ENTE LOCALE.
SENT. 52/69 C. AUTONOMIA LOCALE - PROVINCIE E COMUNI - GARANTISCE I POTERI INERENTI ALLE BUROCRAZIE POSTE AL LORO SERVIZIO - INQUADRAMENTO DELL'AUTONOMIA NELL'ORDINAMENTO GENERALE - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO E DELLO STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI PROVINCIALI E COMUNALI CON LEGGE DEL PARLAMENTO - LIMITE DEL RISPETTO DI UN MINIMO DI AUTONOMIA ALL'ENTE LOCALE.
Testo
La sfera di autonomia riconosciuta e garantita dalla Costituzione a provincie e comuni sarebbe compromessa se ai due enti fosse sottratta del tutto la disponibilita' degli strumenti necessari all'esercizio delle funzioni in cui l'autonomia si esplica. Figurano tra tali strumenti e rientrano pertanto nel concetto della autonomia spettando alle provincie e ai comuni i poteri inerenti alle burocrazie poste al loro servizio. Poiche' le autonomie locali non possono essere considerate avulse dall'ordinamento generale, in base all'art. 128 della Costituzione, le funzioni delle provincie e dei comuni, e quindi il rapporto di impiego dei dipendenti locali possono essere disciplinati, a salvaguardia di esigenze generali, con leggi del Parlamento. A maggior ragione, riguardo allo stato giuridico dei segretari delle provincie e dei comuni, dati i compiti particolarmente delicati attribuiti ad essi, ed anche in ossequio al principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica, sancito dall'art. 97 della Costituzione, si giustifica l'emanazione, da parte dello Stato, di norme idonee a garantire che l'ufficio sia conferito ad elementi professionalmente preparati e selezionati attraverso concorsi nazionali, ed inoltre che agli interessati sia riconosciuta una stabilita' che li ponga al riparo da possibili arbitri. Pertanto, nell'esame della regolamentazione dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, in relazione al problema del rispetto delle autonomie locali, si dovra' di volta in volta accertare se le suddette disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito delle esigenze generali volute soddisfare ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di poteri di cui anche in questo settore essi devono godere.
La sfera di autonomia riconosciuta e garantita dalla Costituzione a provincie e comuni sarebbe compromessa se ai due enti fosse sottratta del tutto la disponibilita' degli strumenti necessari all'esercizio delle funzioni in cui l'autonomia si esplica. Figurano tra tali strumenti e rientrano pertanto nel concetto della autonomia spettando alle provincie e ai comuni i poteri inerenti alle burocrazie poste al loro servizio. Poiche' le autonomie locali non possono essere considerate avulse dall'ordinamento generale, in base all'art. 128 della Costituzione, le funzioni delle provincie e dei comuni, e quindi il rapporto di impiego dei dipendenti locali possono essere disciplinati, a salvaguardia di esigenze generali, con leggi del Parlamento. A maggior ragione, riguardo allo stato giuridico dei segretari delle provincie e dei comuni, dati i compiti particolarmente delicati attribuiti ad essi, ed anche in ossequio al principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica, sancito dall'art. 97 della Costituzione, si giustifica l'emanazione, da parte dello Stato, di norme idonee a garantire che l'ufficio sia conferito ad elementi professionalmente preparati e selezionati attraverso concorsi nazionali, ed inoltre che agli interessati sia riconosciuta una stabilita' che li ponga al riparo da possibili arbitri. Pertanto, nell'esame della regolamentazione dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, in relazione al problema del rispetto delle autonomie locali, si dovra' di volta in volta accertare se le suddette disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito delle esigenze generali volute soddisfare ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di poteri di cui anche in questo settore essi devono godere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte