Sentenza 52/1969 (ECLI:IT:COST:1969:52)
Massima numero 3205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/03/1969;  Decisione del  21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3202  3203  3204  3206  3207


Titolo
SENT. 52/69 D. AUTONOMIA LOCALE - PROVINCIE - LEGGE 27 GIUGNO 1942, N. 851, ART. 4, E LEGGE 8 GIUGNO 1962, N. 604, ARTT. 23 E 46 - STATO GIURIDICO E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEI SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI - BANDI DI CONCORSO E NOMINA DEI SEGRETARI - COMPETENZA DELLO STATO - POTERE VINCOLATO ANCHE NEL CONTENUTO - RIMEDI GIURISDIZIONALI A FAVORE DELLA PROVINCIA - ATTO STATALE DI NOMINA - COMPATIBILITA' CON UN SISTEMA IN CUI IL RAPPORTO DI IMPIEGO VENGA A COSTITUIRSI CON L'AMMINISTRAZIONE LOCALE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 128 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni degli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, circa i bandi di concorso nazionali e la nomina, in seguito ad essi, dei segretari generali provinciali di prima classe, conferiscono in materia al ministro per l'interno e quindi allo Stato, dei poteri non discrezionali ma vincolati anche nel contenuto. Di fronte alla omissione dei relativi atti o alla loro illegittimita', l'amministrazione provinciale, titolare di un autonomo interesse alla copertura del posto, puo' esperire i normali rimedi giurisdizionali. Ne' il bando di concorso ne' il decreto ministeriale di nomina del vincitore a segretario provinciale, regolati dalle suddette disposizioni, sono incompatibili, in astratto, con un sistema nel quale, una volta intervenuta la nomina del segretario generale della provincia da parte della competente autorita' statale, il conseguente rapporto di impiego venga a costituirsi con l'amministrazione locale. Pertanto ne' gli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, ne', a maggior ragione, l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (che in via transitoria consente, in alcuni casi, alle amministrazioni provinciali, di procedere alla nomina del segretario per concorso interno o per promozione) portano offesa al principio di autonomia delle amministrazioni provinciali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte