Sentenza 52/1969 (ECLI:IT:COST:1969:52)
Massima numero 3207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/03/1969; Decisione del
21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/69 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DISPOSIZIONI NON IMPUGNATE E NON CONDIZIONANTI IL CONTENUTO DI QUELLE DENUNCIATE - ESTENSIONE AD ESSE DELL'ESAME - ESCLUSIONE.
SENT. 52/69 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DISPOSIZIONI NON IMPUGNATE E NON CONDIZIONANTI IL CONTENUTO DI QUELLE DENUNCIATE - ESTENSIONE AD ESSE DELL'ESAME - ESCLUSIONE.
Testo
Nel processo incidentale di legittimita' costituzionale la Corte e' tenuta a pronunciarsi nei limiti definiti dal giudice a quo. Essa pertanto non puo' esaminare disposizioni che non siano state impugnate e non condizionino necessariamente il contenuto delle norme denunciate.
Nel processo incidentale di legittimita' costituzionale la Corte e' tenuta a pronunciarsi nei limiti definiti dal giudice a quo. Essa pertanto non puo' esaminare disposizioni che non siano state impugnate e non condizionino necessariamente il contenuto delle norme denunciate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte