Sentenza 53/1969 (ECLI:IT:COST:1969:53)
Massima numero 3208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1969;  Decisione del  21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3209  3210


Titolo
SENT. 53/69 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648 - MILITARE MORTO PER CAUSA DEL SERVIZIO DI GUERRA E CIVILE DECEDUTO PER FATTO DI GUERRA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI COLLATERALI - SUBORDINAZIONE ALL'ESISTENZA DI UN LORO REALE STATO DI BISOGNO - NATURA DI ASSEGNO ALIMENTARE DELLA PENSIONE.

Testo
Le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648 riguardanti il trattamento pensionistico dei collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra dispongono che la pensione indiretta e' concessa non soltanto ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni (art. 71, lett. c), ma anche ai fratelli e sorelle nubili maggiorenni, che alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro (art. 77, comma primo) purche', in ogni caso, ai collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di assistenza (art. 73), requisito che si considera sussistente quando il richiedente risulti non assoggettabile all'imposta complementare sul reddito complessivo (art. 17 legge 9 novembre 1961, n. 1240 e 9 legge 18 maggio 1967, n. 318). Prevede infine la legge che la pensione indiretta, gia' liquidata ai genitori del militare o del civile, si devolva a favore dei collaterali quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma secondo). L'esame di siffatta disciplina pone in evidenza che la pensione di guerra dei collaterali ha carattere di assegno alimentare dovendo essere corrisposta quando si sia accertato che, a causa della morte del militare o del civile, i collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al loro sostentamento e non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di vita e per la loro minore eta' o perche', pur essendo maggiorenni, siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte