Sentenza 53/1969 (ECLI:IT:COST:1969:53)
Massima numero 3209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
21/03/1969; Decisione del
21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/69 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ARTT. 71, PRIMO COMMA, LETT. C, 77, PRIMO COMMA, E 84, SECONDO COMMA - MILITARE MORTO PER CAUSA DEL SERVIZIO DI GUERRA E CIVILE DECEDUTO PER FATTO DI GUERRA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI COLLATERALI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN BASE AL SESSO - MANCANZA DI UNA RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 53/69 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ARTT. 71, PRIMO COMMA, LETT. C, 77, PRIMO COMMA, E 84, SECONDO COMMA - MILITARE MORTO PER CAUSA DEL SERVIZIO DI GUERRA E CIVILE DECEDUTO PER FATTO DI GUERRA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI COLLATERALI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN BASE AL SESSO - MANCANZA DI UNA RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., gli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta di guerra spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra solo in quanto nubili poiche' e' innegabile che le obbiettive e ben specificate condizioni cui e' subordinato il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali possono concorrere indifferentemente sia nei confronti dei fratelli che delle sorelle, ancorche' essi abbiano contratto matrimonio. In particolare per quanto riguarda il requisito del bisogno economico e' evidente che puo' ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedono o il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Nessuna razionale giustificazione riesce percio' a scorgersi nella indicata previsione delle citate norme che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato.
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., gli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta di guerra spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra solo in quanto nubili poiche' e' innegabile che le obbiettive e ben specificate condizioni cui e' subordinato il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali possono concorrere indifferentemente sia nei confronti dei fratelli che delle sorelle, ancorche' essi abbiano contratto matrimonio. In particolare per quanto riguarda il requisito del bisogno economico e' evidente che puo' ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedono o il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Nessuna razionale giustificazione riesce percio' a scorgersi nella indicata previsione delle citate norme che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte