Sentenza 53/1969 (ECLI:IT:COST:1969:53)
Massima numero 3210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1969;  Decisione del  21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3208  3209


Titolo
SENT. 53/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE - MILITARE MORTO PER CAUSA DEL SERVIZIO DI GUERRA E CIVILE DECEDUTO PER FATTO DI GUERRA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI COLLATERALI - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ARTT. 71, PRIMO COMMA, LETT. C, 77, PRIMO COMMA, E 84, SECONDO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RIPRODUZIONE NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ARTT. 64, PRIMO COMMA, LETT. C, 75, PRIMO COMMA, E 76, SECONDO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 71, comma primo lett. c, 77 comma primo e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, riprodotti negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo lett. c, 75, comma primo e 76, comma secondo della legge 18 marzo 1968 n. 313 sul "riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", consegue l'illegittimita' costituzionale, limitatamente alle stesse parti, anche di quest'ultime norme, in applicazione dell'art. 27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte