Sentenza 54/1969 (ECLI:IT:COST:1969:54)
Massima numero 3211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  21/03/1969;  Decisione del  21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3212  3213


Titolo
SENT. 54/69 A. PATRIA POTESTA' - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA', PREVISTA E PUNITA DALL'ART. 574 C.P. - STRUTTURA DEL REATO - COINCIDENZA NELLA STESSA PERSONA DEL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' DELLA QUALITA' DI SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL REATO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 574 SOLLEVATO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DEI CONIUGI - INFONDATEZZA.

Testo
L'oggetto del reato di cui all'art. 574 C.P. consiste nella tutela di particolari "status" personali nell'ambito del gruppo familiare, fra cui, in primo luogo, quello di esercente la patria potesta', spetti questo esercizio al padre o, in ipotesi subordinata, alla madre. Detta struttura del reato impedisce di far coincidere nella stessa persona dell'esercente la patria potesta' la qualita' di soggetto attivo e di soggetto passivo del medesimo. Il livellamento "in toto" della posizione di entrambi i genitori e la conseguente inclusione nell'ipotesi delittuosa anche di quello esercente la patria potesta' presupporrebbe, e nello stesso tempo determinerebbe, invece, un'alterazione della figura del reato, del resto gia' considerata inammissibile dalla precedente sentenza n. 9 del 1964. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la prima parte del primo comma dell'articolo 574 C.P. per preteso contrasto con l'art. 29 Cost., nel presupposto che l'esclusione di colui che sia nell'esercizio della patria potesta' dall'ipotesi delittuosa di sottrazione, creerebbe una disuguaglianza giuridica nell'ambito delle posizioni rispettive che i coniugi assumono nella societa' coniugale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte