Sentenza 78/2020 (ECLI:IT:COST:2020:78)
Massima numero 42532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/03/2020;  Decisione del  09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42528  42529  42530  42531  42533  42534  42535  42536  42537


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni e dalle Province autonome - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 866, della legge n. 145 del 2018, sono ammissibili le censure promosse dalla Regione Lazio riferite agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalità, e quelle promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano riferite all'art. 3, Cost., per difetto di ragionevolezza. Le ricorrenti hanno sufficientemente motivato la ridondanza sulle loro attribuzioni costituzionalmente garantite.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 866

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte