Sentenza 55/1969 (ECLI:IT:COST:1969:55)
Massima numero 3214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
21/03/1969; Decisione del
21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/69. LEGGE DOGANALE - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 141, SECONDO COMMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/69. LEGGE DOGANALE - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 141, SECONDO COMMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 141, secondo comma, seconda parte, della legge 25 settembre 1940 n. 1424 (legge doganale), poiche' in esso si consente una eventuale disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.. Infatti, pendente il ricorso giurisdizionale dell'interessato contro l'accertamento del reato da parte dell'autorita' doganale, questa puo' trasmettere al giudice penale il processo verbale di accertamento, per cui l'accoglimento del ricorso e la successiva "definizione del contesto" non estinguerebbero il reato, essendo posteriori alla trasmissione del verbale (art. 141, secondo comma): cosi' la disparita' di trattamento, che avesse determinato l'accoglimento del ricorso, permarrebbe in sede penalistica, conseguenza dell'originario arbitrio dell'ufficio.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 141, secondo comma, seconda parte, della legge 25 settembre 1940 n. 1424 (legge doganale), poiche' in esso si consente una eventuale disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.. Infatti, pendente il ricorso giurisdizionale dell'interessato contro l'accertamento del reato da parte dell'autorita' doganale, questa puo' trasmettere al giudice penale il processo verbale di accertamento, per cui l'accoglimento del ricorso e la successiva "definizione del contesto" non estinguerebbero il reato, essendo posteriori alla trasmissione del verbale (art. 141, secondo comma): cosi' la disparita' di trattamento, che avesse determinato l'accoglimento del ricorso, permarrebbe in sede penalistica, conseguenza dell'originario arbitrio dell'ufficio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte