Sentenza 56/1969 (ECLI:IT:COST:1969:56)
Massima numero 3217
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
21/03/1969; Decisione del
21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/69 C. TRASPORTI IN CONCESSIONE - SOVVENZIONI STATALI - POTERE DELLO STATO DI FARNE BENEFICIARE LE SOLE IMPRESE ESERCENTI CONCESSIONI STATALI CON ESCLUSIONE DI QUELLE ESERCENTI CONCESSIONI REGIONALI. (COSTITUZIONE, ART. 3; STATUTO SIC., ART. 17, LETT. A; LEGGE 28 MARZO 1968, N. 375, EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI).
SENT. 56/69 C. TRASPORTI IN CONCESSIONE - SOVVENZIONI STATALI - POTERE DELLO STATO DI FARNE BENEFICIARE LE SOLE IMPRESE ESERCENTI CONCESSIONI STATALI CON ESCLUSIONE DI QUELLE ESERCENTI CONCESSIONI REGIONALI. (COSTITUZIONE, ART. 3; STATUTO SIC., ART. 17, LETT. A; LEGGE 28 MARZO 1968, N. 375, EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI).
Testo
Poiche' spetta allo Stato il potere di erogare contributi alle imprese esercenti concessioni governative di trasporti escludendone quelle esercenti concessioni rilasciate dalla Regione siciliana, deve essere respinto il ricorso proposto da detta regione per l'annullamento del decreto interministeriale 17 giugno 1968 per la parte in cui vengono escluse dai benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 375, le imprese titolari di concessioni regionali. Siffatto provvedimento in esatta applicazione della legge suddetta, non ha operato alcuna lesione della competenza regionale, ne' sotto l'aspetto della violazione dell'art. 3 della Costituzione - avendo allo stesso modo escluso dal contributo tutti i servizi trasferiti alle regioni -, ne' sotto l'aspetto della violazione dell'art. 17 lett. a, dello Statuto siciliano. Cfr.: sent. n. 11/1969.
Poiche' spetta allo Stato il potere di erogare contributi alle imprese esercenti concessioni governative di trasporti escludendone quelle esercenti concessioni rilasciate dalla Regione siciliana, deve essere respinto il ricorso proposto da detta regione per l'annullamento del decreto interministeriale 17 giugno 1968 per la parte in cui vengono escluse dai benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 375, le imprese titolari di concessioni regionali. Siffatto provvedimento in esatta applicazione della legge suddetta, non ha operato alcuna lesione della competenza regionale, ne' sotto l'aspetto della violazione dell'art. 3 della Costituzione - avendo allo stesso modo escluso dal contributo tutti i servizi trasferiti alle regioni -, ne' sotto l'aspetto della violazione dell'art. 17 lett. a, dello Statuto siciliano. Cfr.: sent. n. 11/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte